Art. 58.

  Le  foreste di proprieta' dello Stato nella Regione, le miniere, le
cave  e  torbiere,  quando  la  disponibilita'  ne  e'  sottratta  al
proprietario  del  fondo,  gli  edifici  destinati  a  sedi di uffici
pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un
pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile
della Regione.
  I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono
trasferiti al patrimonio della Regione.
  Nelle  norme di attuazione della presente legge saranno determinate
le   modalita'  per  la  consegna  da  parte  dello  Stato  dei  beni
suindicati.
  I  beni  immobili  situati nella Regione che non sono proprieta' di
alcuno spettano al patrimonio della Regione.