Art. 31.
                      (Autorizzazione di spesa)

  Per  far  fronte  agli  oneri  previsti  dalla  presente  legge  e'
autorizzata  la  spesa  complessiva  di  quattro miliardi di lire, da
iscriversi  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.
  Nei  successivi  stati di previsione sara' determinato lo ammontare
della  spesa  autorizzata  per  i singoli esercizi, spesa che per gli
esercizi   1953-54,  1954-55,  1955-56,  1956-57,  1957-58,  1958-59,
1959-60,  1960-61,  1961-62  non  potra'  essere  inferiore  ai sette
miliardi annui.
  Le  somme  di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate
nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilita' degli
esercizi successivi.
  Per  l'esercizio  finanziario  1952-53  la  somma  di  lire quattro
miliardi viene cosi' ripartita:
    a)  lire  un  miliardo  per  la concessione di anticipazioni agli
Istituti  di  credito  agrario  di miglioramento per gli scopi di cui
all'art. 2 della presente legge;
    b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali
per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7
    c)  lire  un  miliardo  per  l'esecuzione  di  opere pubbliche di
bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta
riparazione  delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate
da nubifragi e da valanghe;
    d)  lire  un miliardo per la concessione di contributi e concorsi
di  cui  agli  articoli  3,  4,  5  e 32 e delle anticipazioni di cui
all'art. 18.
  Per  gli  esercizi finanziari successivi, sino al 1961-62, la somma
minima di lire sette miliardi sara' cosi' ripartita:
    a)  lire  2  miliardi  per  la  concessione di anticipazioni agli
Istituti  di  credito  agrario  di miglioramento per gli scopi di cui
all'art. 2 della presente legge;
    b)  lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali
per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;
    c)  lire  2  miliardi  per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche di
bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;
    d) lire 2 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di
cui  agli articoli 3, 4, 5, 32, e delle anticipazioni di cui all'art.
18.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti  le  necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione della
presente legge.