Art. 31. (Autorizzazione di spesa) Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53. Nei successivi stati di previsione sara' determinato lo ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62 non potra' essere inferiore ai sette miliardi annui. Le somme di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi. Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene cosi' ripartita: a) lire un miliardo per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge; b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 c) lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe; d) lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'art. 18. Per gli esercizi finanziari successivi, sino al 1961-62, la somma minima di lire sette miliardi sara' cosi' ripartita: a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge; b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7; c) lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20; d) lire 2 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32, e delle anticipazioni di cui all'art. 18. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.