Art. 32.
                (Mutui per l'esecuzione delle opere)

  La  Cassa  depositi  e prestiti, gli Istituti di credito di diritto
pubblico  e, in genere, tutti gli Istituti di credito e di previdenza
e  di assicurazioni sociali sono autorizzati, anche in deroga ai loro
statuti;  a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o associati,
per  l'esecuzione  delle  opere  pubbliche  e private di bonifica dei
territori montani.
  Per  la  riscossione  dei  loro  crediti gli Istituti mutuanti sono
surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'art. 29
della presente legge.
  Le  disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono estese ai consorzi di bonifica
montana.