Art. 32. (Mutui per l'esecuzione delle opere) La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli Istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti; a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o associati, per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di bonifica dei territori montani. Per la riscossione dei loro crediti gli Istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'art. 29 della presente legge. Le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono estese ai consorzi di bonifica montana.