Art. 41.
      (Commissione di controllo Sull'Amministrazione regionale)

  E'  istituita  nel  capoluogo  di  ogni  Regione una Commissione di
controllo.
  La  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  col  Ministro  per  l'interno,  e  dura in carica fino alla
rinnovazione del Consiglio regionale. Essa e' costituita:
    a)  del  Commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato
da lui designato che la presiede;
    b) di un magistrato della Corte dei conti;
    c) di tre funzionari dei ruoli civili della Amministrazione dello
Stato,  di  cui  due tratti dal personale dell'Amministrazione civile
dell'interno;
    d)  di due esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle
liste  elettorali  di  un comune della Regione, relative ai cittadini
chiamati  ad eleggere la, Camera dei deputati, scelti in due terne di
nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale, a
questi effetti, vota per una sola terna.
  Con  lo  stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per
ciascuna  delle  categorie  di  cui  alle  lettere  b), c) e d). Essi
intervengono  alle  sedute  in  caso  di  impedimento  di  un  membro
effettivo della rispettiva categoria.
  Per  la validita' delle deliberazioni della Commissione si richiede
l'intervento di almeno cinque suoi membri.
  In caso di parita' prevale il voto del presidente.