Art. 41. (Commissione di controllo Sull'Amministrazione regionale) E' istituita nel capoluogo di ogni Regione una Commissione di controllo. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale. Essa e' costituita: a) del Commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede; b) di un magistrato della Corte dei conti; c) di tre funzionari dei ruoli civili della Amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno; d) di due esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la, Camera dei deputati, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna. Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere b), c) e d). Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno cinque suoi membri. In caso di parita' prevale il voto del presidente.