Art. 45.
(Esecutivita' delle deliberazioni degli organi regionali non soggette
                       al controllo di merito)

  Le  deliberazioni degli organi regionali, non soggette al controllo
di  merito,  eccettuate  quelle  relative  alla  mera  esecuzione  di
provvedimenti  gia'  adottati  e  perfezionati  ai  sensi  di  legge,
divengono  esecutive  se la Commissione di controllo non ne pronuncia
l'annullamento,  nel  termine  di  venti  giorni  dal ricevimento dei
processi  verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato
il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione, o se, entro
tale   termine,   dia   comunicazione  di  non  riscontrare  vizi  di
legittimita'.
  L'esecutivita'  e'  sospesa se nel termine di cui al primo comma la
Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio  all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione
diviene  esecutiva  se  la  Commissione di controllo non ne pronuncia
l'annullamento    entro    venti   giorni   dal   ricevimento   delle
controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.
  Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti,
il  segretario  della  Commissione  di  controllo  rilascia immediata
ricevuta    dei   processi   verbali   di   deliberazioni   e   delle
controdeduzioni che gli vengono presentati.
  Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.