Art. 50. (Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale) Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo puo' invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione. L'invito e' fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri. Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.