Art. 50.
       (Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale)

  Quando  la  Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari
alla  Costituzione  o  gravi  violazioni  di  legge,  il Governo puo'
invitare  il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione.
L'invito  e'  fatto  dal  Presidente  del  Consiglio, previa conforme
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  Su  richiesta  del  Commissario  del Governo, la convocazione a tal
fine  del  Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal
ricevimento dell'invito.