Art. 51. (Scioglimento del Consiglio regionale) Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione, e' proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.