Art. 51.
               (Scioglimento del Consiglio regionale)

  Lo   scioglimento   del  Consiglio  regionale,  nei  casi  previsti
dall'art.  126  della  Costituzione,  e' proposto al Presidente della
Repubblica  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere
della  Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.