Art. 34.

  Il  Banco  di  Sardegna  e'  tenuto  ad  investire in operazioni di
credito  agrario  costantemente  una  somma  pari  alle operazioni di
credito agrario in essere presso l'Istituto di credito agrario per la
Sardegna alla data della fusione, piu' la meta' degli ulteriori mezzi
che si renderanno disponibili per l'esercizio del credito.
  Limitatamente  a  tali  operazioni, al Banco di Sardegna compete il
trattamento tributario goduto dall'Istituto di credito agrario per la
Sardegna.