Art. 30. Col regolamento, che sara' approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge. Per le contravvenzioni alle norme del regolamento puo' essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.