Art. 30. 
 
  Col regolamento, che sara' approvato entro sei mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro  e  la  previdenza
sociale, sentito il Consiglio di Stato,  saranno  emanate  norme  per
l'applicazione della presente legge. 
  Per le contravvenzioni  alle  norme  del  regolamento  puo'  essere
stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino  a  lire
30.000.