Art. 31. 
 
  Le norme contenute nella presente legge  si  applicano  anche  agli
apprendisti gia' occupati. 
  Non si applicano invece nei confronti di particolari  categorie  di
imprese, nelle quali e' adottata  una  disciplina  dell'apprendistato
riconosciuta piu'  favorevole  di  quella  contenuta  nei  precedenti
articoli. Il riconoscimento e' concesso discrezionalmente con decreto
del Presidente della Repubblica, su  proposta  del  Ministro  per  il
lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di  cui  all'art.
1. In nessun caso il riconoscimento potra' essere  concesso  se,  tra
l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per  la  formazione
professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino
oneri alla gestione prevista dall'art. 20,