Art. 31. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti gia' occupati. Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali e' adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta piu' favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento e' concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potra' essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20,