Art. 32. 
 
  In  relazione  all'andamento  delle  gestioni  delle  assicurazioni
contro le malattie e l'invalidita' e vecchiaia, il  Ministro  per  il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro,
puo' determinare con proprio decreto una contribuzione  straordinaria
a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui  all'art.
62, della legge 29 aprile 1940,  n.  264,  a  favore  degli  istituti
previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza  del  minor
gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della
presente legge.