Art. 32. In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidita' e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, puo' determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62, della legge 29 aprile 1940, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.