Art. 33. 
 
  E' abrogato il regio decreto-legge  21  settembre  1938,  n.  1906,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. 
  E'  altresi'  abrogata  ogni  altra  disposizione  in  contrasto  o
incompatibile con la presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 gennaio 1955 
 
                               EINAUDI 
 
                     SCELBA - VIGORELLI - GAVA - 
                      DE PIETRO - VILLABRUNA - 
                           VANONI - ERMINI 
 
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO