Art. 33. E' abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 gennaio 1955 EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - GAVA - DE PIETRO - VILLABRUNA - VANONI - ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO