Art. 10. 
 
  Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o  degli
ambienti di lavoro o di passaggio, comprese  le  fosse  ed  i  pozzi,
devono essere provviste di solide coperture o di  parapetti  normali,
atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non  siano
attuabili, le aperture devono essere munite di apposite  segnalazioni
di pericolo. 
  Le aperture nelle  pareti,  che  permettono  il  passaggio  di  una
persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli  superiori
ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o  munite  di
parapetto normale. 
  Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore  di
cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito  nel  locale,  non  vi
siano condizioni di pericolo.