Art. 73.
                         Misure di sicurezza

  La  demolizione  dei  muri deve essere fatta servendosi di ponti di
servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
  E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
  Gli  obblighi  di  cui  ai  comma  precedenti non sussistono quando
trattisi di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e
per  altezze  da  due  a  cinque metri si deve fare uso di cinture di
sicurezza.