Art. 74.
             Convogliamento del materiale di demolizione

  Il  materiale  di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma
deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui
estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri
dal livello del piano di raccolta.
  I  canali  suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco
imbocchi  nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati.
  L'imboccatura  superiore  del  canale deve essere sistemata in modo
che non possano cadervi accidentalmente persone.
  Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale
di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
  Durante  i  lavori  di  demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento  della  polvere,  irrorando  con  acqua le murature ed i
materiali di risulta.