Art. 76.
                    Demolizione per rovesciamento

  Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali,
la  demolizione  di parti di strutture aventi altezza sul terreno non
superiore a 5 metri puo' essere effettuata mediante rovesciamento per
trazione o per spinta.
  La  trazione  o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e
senza  strappi  e  deve  essere  eseguita  soltanto  su  elementi  di
struttura   opportunamente   isolati  dal  resto  del  fabbricato  in
demolizione  in  modo  da  non  determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
  Devono  inoltre  essere  adottate  le precauzioni necessarie per la
sicurezza  del  lavoro  quali: trazione da distanza non minore di una
volta  e  mezzo  l'altezza  del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
  Si  puo'  procedere  allo  scalzamento  dell'opera da abbattere per
facilitarne  la  caduta  soltanto quando essa sia stata adeguatamente
puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita
a distanza a mezzo di funi.
  Il  rovesciamento  per spinta puo' essere effettuato con martinetti
solo  per  opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di
puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
  Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno
in  seguito  alla  caduta delle strutture o di grossi blocchi possano
derivare  danni  o  lesioni  agli edifici vicini o ad opere adiacenti
pericolosi ai lavoratori addettivi.