Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti Art. 58. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera c), 6 primo e terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9 primo comma, 10 primo, terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 22, 23 primo e terzo comma, 25, 52. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 6 quarto comma, 21 sesto e settimo comma; b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera, b), 10 secondo e sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18 secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45, 46, 47 primo comma, 48 primo e secondo comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55, 65 secondo comma. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 14 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma, 48 terzo comma, 51 secondo comma; c) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 7 secondo comma, 9 secondo comma 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo comma, 54 primo, secondo, terzo quarto e quinto comma, 56. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 31 primo e secondo comma, 33 terzo comma; d) con l'ammenda di L. 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33 primo comma, 34.