Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

                              Art. 58.

  I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
    a)  con  l'ammenda  da L. 200.000 a L. 300.000 per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 4 lettera c), 6 primo e terzo comma,
7  primo  e  terzo comma, 8, 9 primo comma, 10 primo, terzo, quarto e
quinto  comma,  13,  18  primo,  terzo  e quarto comma, 20, 21 primo,
secondo,  terzo,  quarto  e quinto comma, 22, 23 primo e terzo comma,
25,  52. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con
l'arresto  fino  a  tre  mesi.  Alle  stesse penalita' soggiacciono i
datori  di  lavoro  ed  i dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate  dall'Ispettorato  del  lavoro  ai  sensi degli articoli 6
quarto comma, 21 sesto e settimo comma;
    b)  con  l'ammenda  da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza
delle  norme  di  cui agli articoli 4 lettera, b), 10 secondo e sesto
comma,  11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18 secondo comma,
19,  24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41 primo e
secondo  comma,  43,  44,  45, 46, 47 primo comma, 48 primo e secondo
comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55, 65 secondo comma. Alle
stesse  penalita'  soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che
non  osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro
ai  sensi degli articoli 14 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e
quarto comma, 48 terzo comma, 51 secondo comma;
    c)  con  l'ammenda  da L. 50.000 a L. 100.000 per la inosservanza
delle  norme  di  cui  agli articoli 4 lettera d), 7 secondo comma, 9
secondo comma 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo comma,
54  primo,  secondo,  terzo  quarto  e  quinto comma, 56. Alle stesse
penalita'  soggiacciono  i  datori  di  lavoro ed i dirigenti che non
osservano  le  prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai
sensi degli articoli 31 primo e secondo comma, 33 terzo comma;
    d)  con l'ammenda di L. 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce
l'inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 26, 33 primo comma,
34.