Contravvenzioni commesse dai preposti

                              Art. 59.

  I preposti sono puniti:
    a)  con  l'ammenda  da  L. 10.000 a L. 20.000 per la inosservanza
delle  norme  di  cui agli articoli 4 lettera, b), 9 primo comma, 11,
13,  18  primo,  terzo  e  quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e
quarto  comma,  25. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi;
    b)  con  l'ammenda  da  L.  5000 a. L. 10.000 per la inosservanza
delle  norme  di  cui agli articoli 4 lettera d), 9 secondo comma, 18
secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma.