Contravvenzioni commesse dai preposti Art. 59. I preposti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera, b), 9 primo comma, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da L. 5000 a. L. 10.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 secondo comma, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma.