Contravvenzioni commesse dai lavoratori

                              Art. 60.

  I lavoratori sono puniti:
    a)  con  l'ammenda  da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle
norme  di  cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo
comma,   47   secondo   comma.  Nei  casi  di  maggiore  gravita',  i
trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
    b)  con  l'ammenda  da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 5 lettere a), b) e c), 38 quinto comma, 41
quarto comma.