Contravvenzioni commesse dai lavoratori Art. 60. I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma. Nei casi di maggiore gravita', i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettere a), b) e c), 38 quinto comma, 41 quarto comma.