Art. 66.
                    Mezzi di illuminazione fissi

  I  luoghi  di  lavoro  e  di  passaggio  sotterranei  devono essere
illuminati   con   mezzi   o   impianti  indipendenti  dai  mezzi  di
illuminazione individuale portatili.
  Puo'  derogarsi  all'obbligo  di  cui al comma precedente quando si
tratti  di  eseguire  lavori  occasionali  o  di  breve  durata  o in
condizioni  tali  per  cui  la  predisposizione  del  mezzo fisso sia
particolarmente difficoltosa.