Art. 69.
                  Illuminazione dei posti di lavoro

  Fermo  restando il minimo di illuminazione prescritto nell'articolo
precedente,  in  ogni  posto  di  lavoro deve essere garantito, con i
mezzi  o  impianti  fissi,  un  livello  medio  di  illuminazione non
inferiore  a 30 lux. Quando si tratti di lavori comportanti specifici
pericoli, quali 13 controllo dello scavo dopo lo sparo delle mine, la
rimozione  dei  massi  instabili  dalla  calotta  o  dalle pareti, la
pulizia  del fronte di avanzamento dopo la volata, la ricerca di mine
inesplose  o di residui di esplosivo e la preparazione delle mine, il
livello medio di illuminazione non deve essere inferiore a 50 lux.
  La  collocazione  e la distribuzione delle sorgenti luminose devono
assicurare una conveniente uniformita' di illuminazione.