Art. 56.
               (Comando presso altra amministrazione)

  L'impiegato  puo' essere comandato a prestare servizio presso altra
amministrazione  statale  o  presso  enti  pubblici,  esclusi  quelli
sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso
appartiene.
  Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale,
per  riconosciute  esigenze  di  servizio  o quando sia richiesta una
speciale competenza.
  Al  comando  si  provvede  con  decreto  dei ministri competenti di
concerto  con  il  ministro  per il Tesoro, sentiti l'impiegato ed il
Consiglio di amministrazione.
  Per  l'impiegato  con qualifica non inferiore a direttore generale,
si  provvede  con  decreto del presidente del Consiglio dei ministri,
sentito   il   Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  ministri
competenti di concerto con quello per il Tesoro.
  E'  vietata  l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici
diversi  da  quelli  per  i  quali  sono  istituiti  i ruoli cui essi
appartengono.