Art. 41. 
 
  Il capitale di cui al primo  comma,  punto  2),  dello  art.  2  e'
commisurato: 
    1) per gli iscritti, il cui rapporto di lavoro  venga  a  cessare
per  morte  o  a  seguito  di  riconosciuta  invalidita'  permanente,
all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita' dovuta  a  termini
dei contratti collettivi di lavoro di  categoria  o  dei  regolamenti
aziendali con la aggiunta di  dieci  mensilita'  di  retribuzione,  a
titolo di integrazione. 
  Il capitale complessivamente spettante agli aventi diritto non puo'
superare l'importo di trenta mensilita', salvo che al  momento  della
morte o della cessazione dal servizio a seguito  di  invalidita'  non
sia  maturato  per  l'iscritto  il  diritto  ad  una  indennita'   di
anzianita' superiore. 
  Qualora l'iscritto abbia il coniuge e un figlio minore ovvero  solo
il  coniuge  o  solo  un  figlio  minore,  il  capitale  come   sopra
determinato viene integrato di due mensilita'. 
  Qualora i figli minori siano  piu'  di  uno,  oltre  l'integrazione
predetta e' dovuta una ulteriore mensilita' per  ogni  figlio  minore
oltre il primo. 
  Il capitale complessivo non puo' tuttavia superare lo importo di 35
mensilita', salvo che per l'iscritto non sia maturato il  diritto  ad
una indennita' di anzianita' di importo superiore. 
  Le integrazioni previste del presente articolo non spettano qualora
l'iscritto non abbia compiuto sei mesi di servizio o  abbia  superato
il 65° anno  di  eta'.  In  ogni  caso  il  capitale  complessivo  da
liquidare agli aventi diritto non potra' eccedere, per effetto  delle
integrazioni stesse, l'importo delle  indennita'  di  anzianita'  che
sarebbe stato corrisposto all'iscritto qualora  il  suo  rapporto  di
lavoro fosse continuato fino al 65° anno di eta'. 
  Ai  fini  della  determinazione  delle   prestazioni   integrative,
l'indennita' di anzianita' si considera commisurata,  in  ogni  caso,
all'importo di una  mensilita'  di  retribuzione  per  ogni  anno  di
servizio; 
    2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da
quelle  indicate  al  punto  1)  del  presente  articolo,  all'intero
ammontare delle indennita' di anzianita' in quanto dovuta.