Art. 42. 
 
  In caso di morte dell'iscritto, il  capitale  di  cui  allo  ultimo
comma dell'art. 2 viene corrisposto: 
    per la  parte  commisurata  all'indennita'  di  anzianita',  agli
aventi diritto ai termini dell'art. 2122 del Codice civile; 
    per la restante parte corrispondente alle integrazioni di cui  al
punto 1) dell'art. 41, al coniuge, ai tigli minori, e, se  viventi  a
carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti  entro
il 2° grado; la ripartizione e' fatta in parti uguali.