Art. 44. 
 
  Nei casi di cessazione dal servizio per dimissioni, le  prestazioni
di capitale all'iscritto vengono liquidate in misura pari: 
    a mezza mensilita' di retribuzione per ogni anno di servizio,  se
l'iscritto abbia meno di dieci anni di servizio, ma piu' di  due;  al
trattamento previsto per il caso di licenziamento non disciplinare se
l'iscritto abbia una anzianita' di servizio superiore ai dieci anni. 
  Nei casi di dimissioni del personale femminile per  matrimonio,  le
prestazioni di capitale non potranno essere d'importo inferiore  alla
indennita' di anzianita' prevista per i  casi  di  licenziamento  dai
contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti  aziendali,  purche'
il matrimonio sia celebrato entro i sei mesi precedenti o  successivi
alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
  Lo stesso trattamento spetta al personale femminile che risolva  il
rapporto in dipendenza dello stato di gravidanza o  di  puerperio,  a
condizione  che  la  risoluzione  avvenga  durante  il   periodo   di
gravidanza o  entro  un  anno  dalla  nascita  del  figlio  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 26 agosto 1950, n. 860. 
  Nei  casi  di  licenziamento  disciplinare  non   viene   liquidata
all'iscritto alcuna prestazione di capitale.