Art. 44. Nei casi di cessazione dal servizio per dimissioni, le prestazioni di capitale all'iscritto vengono liquidate in misura pari: a mezza mensilita' di retribuzione per ogni anno di servizio, se l'iscritto abbia meno di dieci anni di servizio, ma piu' di due; al trattamento previsto per il caso di licenziamento non disciplinare se l'iscritto abbia una anzianita' di servizio superiore ai dieci anni. Nei casi di dimissioni del personale femminile per matrimonio, le prestazioni di capitale non potranno essere d'importo inferiore alla indennita' di anzianita' prevista per i casi di licenziamento dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali, purche' il matrimonio sia celebrato entro i sei mesi precedenti o successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Lo stesso trattamento spetta al personale femminile che risolva il rapporto in dipendenza dello stato di gravidanza o di puerperio, a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o entro un anno dalla nascita del figlio ai sensi dell'art. 15 della legge 26 agosto 1950, n. 860. Nei casi di licenziamento disciplinare non viene liquidata all'iscritto alcuna prestazione di capitale.