Art. 45.

  Le prestazioni di capitale vengono liquidate dal Fondo all'iscritto
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
  Nel  caso  in  cui  il  lavoratore si reimpieghi presso esattorie o
ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennita' di
anzianita',  si tiene conto soltanto dell'anzianita' maturata durante
il  nuovo  rapporto  di  lavoro, mentre, ai fini della determinazione
delle  integrazioni previste dall'art. 41 per i casi di invalidita' o
di  morte,  si  computa  anche  l'anzianita' acquisita nei precedenti
rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi
in vigore.
  Qualora  il  reimpiego abbia luogo dopo la risoluzione del rapporto
di lavoro con la precedente azienda esattoriale avvenuta a seguito di
licenziamento  non disciplinare, il lavoratore puo' ottenere, ai fini
delle  prestazioni  di capitale, il congiungimento dei due periodi di
servizio  sempre  che  il  nuovo  rapporto di lavoro abbia inizio non
oltre  3  mesi  dalla  scadenza del periodo di preavviso oppure dalla
data   del   licenziamento   se  e'  stata  corrisposta  l'indennita'
sostitutiva del preavviso.
  La  domanda  per  il  congiungimento  deve  essere  presentata  dal
lavoratore  al Fondo entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data
del  reimpiego,  mediante  lettera  raccomandata.  Per  il periodo di
interruzione   sono   dovuti  dal  lavoratore  i  contributi  per  le
prestazioni   di  capitale  di  cui  all'art.  10,  n.  2)  calcolati
sull'ultima   retribuzione   goduta.   Essi   possono  essere  pagati
contestualmente  alla domanda oppure nel corso del successivo periodo
di  servizio;  in  tal caso pero' saranno gravati degli interessi del
4,50  per  cento  dal  giorno  della  domanda a quello dell'effettivo
versamento.
  Qualora  il  lavoratore  abbia  gia'  riscosso  le  prestazioni  di
capitale  pertinenti al precedente rapporto, e' tenuto ad effettuarne
il  rimborso  al  Fondo  entro il termine perentorio di un mese dalla
comunicazione  della  concessione  del congiungimento, con l'aggiunta
dei  relativi  interessi  nella  misura del 4,50 per cento dal giorno
della riscossione.