Art. 45. Le prestazioni di capitale vengono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennita' di anzianita', si tiene conto soltanto dell'anzianita' maturata durante il nuovo rapporto di lavoro, mentre, ai fini della determinazione delle integrazioni previste dall'art. 41 per i casi di invalidita' o di morte, si computa anche l'anzianita' acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore. Qualora il reimpiego abbia luogo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con la precedente azienda esattoriale avvenuta a seguito di licenziamento non disciplinare, il lavoratore puo' ottenere, ai fini delle prestazioni di capitale, il congiungimento dei due periodi di servizio sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre 3 mesi dalla scadenza del periodo di preavviso oppure dalla data del licenziamento se e' stata corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso. La domanda per il congiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione sono dovuti dal lavoratore i contributi per le prestazioni di capitale di cui all'art. 10, n. 2) calcolati sull'ultima retribuzione goduta. Essi possono essere pagati contestualmente alla domanda oppure nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso pero' saranno gravati degli interessi del 4,50 per cento dal giorno della domanda a quello dell'effettivo versamento. Qualora il lavoratore abbia gia' riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, e' tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del congiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione.