Art. 46.

  Nei casi in cui l'ultima retribuzione sulla quale si commisurano le
prestazioni  di  capitale sia superiore alla media delle retribuzioni
corrisposte nell'ultimo triennio maggiorata del 15 per cento escluse,
ai   soli   fini   del  raffronto,  le  variazioni  conseguenti  alle
modificazioni  del  costo della vita, o sia comprensiva di assegni ad
personam,  il  Fondo  liquida le prestazioni di capitale in base alla
intera retribuzione.
  Il  Fondo  assume  l'onere delle prestazioni anzidette per la parte
commisurata  alla  media  delle  retribuzioni percepite dall'iscritto
negli  ultimi  tre anni di servizio, maggiorata del 15 per cento; ove
l'ultima  retribuzione sia comprensiva di assegni ad personam, per la
parte  commisurata  alla  retribuzione  utile  a'  pensione  ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 23.
  Per  la  differenza,  il  Fondo  esercita rivalsa entro cinque anni
verso  il  datore  di  lavoro.  La  garanzia  sulla cauzione prestata
dall'esattore  o  dal  ricevitore  delle imposte dirette e' estesa al
credito del Fondo per tale titolo.
  Nei  casi  di  morte o di invalidita', l'onere delle prestazioni di
capitale e' a totale carico dei Fondo.