Art. 46. Nei casi in cui l'ultima retribuzione sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale sia superiore alla media delle retribuzioni corrisposte nell'ultimo triennio maggiorata del 15 per cento escluse, ai soli fini del raffronto, le variazioni conseguenti alle modificazioni del costo della vita, o sia comprensiva di assegni ad personam, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base alla intera retribuzione. Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto negli ultimi tre anni di servizio, maggiorata del 15 per cento; ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni ad personam, per la parte commisurata alla retribuzione utile a' pensione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23. Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro cinque anni verso il datore di lavoro. La garanzia sulla cauzione prestata dall'esattore o dal ricevitore delle imposte dirette e' estesa al credito del Fondo per tale titolo. Nei casi di morte o di invalidita', l'onere delle prestazioni di capitale e' a totale carico dei Fondo.