Art. 43.

  La sospensione dall'impiego puo' avere carattere:
    precauzionale;
    disciplinare;
    penale.
  La   sospensione   dall'impiego  puo'  essere  applicata  anche  al
cappellano militare in aspettativa o in disponibilita', trasferendolo
dalla   posizione   in   cui   si  trova  in  quella  di  sospensione
dall'impiego.