Art. 44.

  Le   sanzioni   disciplinari   ecclesiastiche,  che  sospendono  il
cappellano  militare  dall'esercizio  totale o parziale del ministero
sacerdotale,  importano  di  diritto, per tutto il tempo in cui hanno
effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del
trattamento economico.