Art. 45. Per la, sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 30 e 32 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Si osserva altresi' la disposizione dell'articolo 98 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che il cappellano militare sia sottoposto alla giurisdizione penale militare ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, nel qual caso si applica l'articolo 31 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e' disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.