Art. 45.

  Per   la,   sospensione   dall'impiego   si  osservano,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni degli articoli 29, 30 e 32 della legge
10   aprile  1954,  n.  113.  Si  osserva  altresi'  la  disposizione
dell'articolo 98 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n. 3, salvo che il cappellano militare sia sottoposto
alla  giurisdizione  penale  militare ai sensi dell'articolo 24 della
presente legge, nel qual caso si applica l'articolo 31 della legge 10
aprile 1954, n. 113.
  La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo
29,  secondo  comma,  della legge 10 aprile 1954, n. 113, e' disposta
sentito il parere dell'Ordinario militare.