Art. 24. La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento e' affidata alle Autorita' sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza. A tal fine le Autorita' preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalita' previste dal regolamento.