Art. 24.

  La  vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e
del  regolamento  e'  affidata alle Autorita' sanitarie provinciali e
comunali,  agli  organi  di  polizia  giudiziaria,  agli  istituti di
vigilanza    per   la   repressione   delle   frodi   del   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e  agli  organi  periferici dei
Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e
della   previdenza   sociale,   ciascuno  per  la  parte  di  propria
competenza.
  A tal fine le Autorita' preposte possono procedere direttamente o a
mezzo  dei  competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei
locali di produzione d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con
le modalita' previste dal regolamento.