Art. 25. Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che hanno proceduto al prelevamento: 1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi: 2) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per in repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 3) dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane. La revisione dell'analisi e' eseguita: a) dall'Istituto superiore di sanita' per le analisi fatte dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie; b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le analisi effettuate dai Laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane per le analisi fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane. Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi. Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorita' che ha disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la locale Sezione di tesoreria provinciale, per l'importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanita' o al Laboratorio chimico centrale delle dogane o alla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. Tale somma e' rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato. La somma stessa e' invece versata ad apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.