Art. 25.

  Le  analisi  dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che
hanno proceduto al prelevamento:
    1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi:
    2)  dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per in repressione
delle   frodi  dipendenti  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste;
    3) dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.
  La revisione dell'analisi e' eseguita:
    a)  dall'Istituto  superiore  di sanita' per le analisi fatte dai
Laboratori   provinciali  d'igiene  e  profilassi  e  dalle  Stazioni
chimico-agrarie;
    b)  dalla  Stazione  chimico-agraria sperimentale di Roma, per le
analisi   effettuate   dai   Laboratori   dipendenti   dal  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
    c)  dal  Laboratorio chimico centrale delle dogane per le analisi
fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.
  Le  analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati
entro  quindici  giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
dell'esito dell'analisi.
  Alla  domanda  di revisione d'analisi, diretta all'Autorita' che ha
disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito
provvisorio,   effettuato  presso  la  locale  Sezione  di  tesoreria
provinciale, per l'importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si
richiede  l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanita' o al
Laboratorio   chimico   centrale   delle   dogane   o  alla  Stazione
chimico-agraria sperimentale di Roma.
  Tale  somma  e'  rimborsata  nel  caso  che  l'analisi di revisione
risulti favorevole all'interessato.
  La  somma stessa e' invece versata ad apposito capitolo di bilancio
dell'entrata,  nel  caso  che  l'analisi  di  revisione  non  risulti
favorevole all'interessato.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.