Art. 25.
Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che
hanno proceduto al prelevamento:
1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi:
2) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per in repressione
delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
3) dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.
La revisione dell'analisi e' eseguita:
a) dall'Istituto superiore di sanita' per le analisi fatte dai
Laboratori provinciali d'igiene e profilassi e dalle Stazioni
chimico-agrarie;
b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le
analisi effettuate dai Laboratori dipendenti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
c) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane per le analisi
fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.
Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
dell'esito dell'analisi.
Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorita' che ha
disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito
provvisorio, effettuato presso la locale Sezione di tesoreria
provinciale, per l'importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si
richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanita' o al
Laboratorio chimico centrale delle dogane o alla Stazione
chimico-agraria sperimentale di Roma.
Tale somma e' rimborsata nel caso che l'analisi di revisione
risulti favorevole all'interessato.
La somma stessa e' invece versata ad apposito capitolo di bilancio
dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti
favorevole all'interessato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.