Art. 26.

  Quando  non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione
entro  il  termine  stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando
dalla   revisione   di  analisi  risulti  accertato  che  i  prodotti
analizzati  non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle
caratteristiche  stabilite  dalla presente legge, l'Autorita' che ha,
disposto   il   prelevamento   trasmette   rapporto   alla  Autorita'
giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.