Art. 26. Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorita' che ha, disposto il prelevamento trasmette rapporto alla Autorita' giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.