Art. 27. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla presente legge e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000. Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza l'autorizzazione di cui al titolo VI della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi d'impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.500.000. Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento e' punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dagli articoli 17 e 20 della, presente legge s'incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 10 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.