Art. 28. Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, puo' ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi, e, nei casi di recidiva o di maggiore gravita', anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento deve dare pubblicita' a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con la indicazione del motivo del provvedimento. Contro il provvedimento del medico provinciale e' ammesso il ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di quindici giorni