Art. 37.
              Accertamento dell'esistenza degli archivi
                privati di notevole interesse storico

  I  privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,
di  archivi  di  cui  facciano  parte  documenti  di  data  anteriore
all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata
in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione,
entro   tre  giorni  da  essa,  di  darne  notizia  per  iscritto  al
sovrintendente archivista competente e al prefetto della Provincia.
  I  sovrintendenti  archivistici  accertano d'ufficio l'esistenza di
archivi  o  di  singoli  documenti anche di data piu' recente, di cui
siano  proprietari,  possessori  o  detentori,  a qualsiasi titolo, i
privati, e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.
  Tutti  coloro  che  esercitano il commercio di documenti, nonche' i
titolari  di  case  di  vendita,  hanno  lo  obbligo di comunicare al
competente  sovrintendente  archivistico l'elenco dei documenti posti
in vendita.
  I   pubblici   ufficiali  preposti  alle  vendite  mobiliari  hanno
l'obbligo  di  comunicare  al  competente sovrintendente archivistico
l'eventuale esistenza di documenti tra gli oggetti da vendere.
  Entro  tre  mesi dalle comunicazioni di cui ai due precedenti commi
il  sovrintendente  notifica  ai  denunzianti  i provvedimenti di sua
competenza,   dandone   notizia   al   prefetto.   Il   silenzio  del
sovrintendente vale come autorizzazione alla vendita.