Art. 37. Accertamento dell'esistenza degli archivi privati di notevole interesse storico I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro tre giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivista competente e al prefetto della Provincia. I sovrintendenti archivistici accertano d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti anche di data piu' recente, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati, e di cui sia presumibile il notevole interesse storico. Tutti coloro che esercitano il commercio di documenti, nonche' i titolari di case di vendita, hanno lo obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l'elenco dei documenti posti in vendita. I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l'eventuale esistenza di documenti tra gli oggetti da vendere. Entro tre mesi dalle comunicazioni di cui ai due precedenti commi il sovrintendente notifica ai denunzianti i provvedimenti di sua competenza, dandone notizia al prefetto. Il silenzio del sovrintendente vale come autorizzazione alla vendita.