Art. 38. Obblighi per il privato I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di: a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonche' ordinarli e inventariarli, o consentire che allo ordinamento e all'inventariazione provveda il competente sovrintendente archivistico. Copia dell'inventario deve comunque essere inviata al sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo. b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. La consultazione puo' avvenire, a scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in altro modo che venga concordato volta a volta fra il sovrintendente e il privato. Le spese sono a carico dello studioso; c) comunicare entro 30 giorni dall'evento al sovrintendente archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonche' il trasferimento di essi in altra sede; d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico; e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprieta', il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza darne preventiva notizia al competente sovrintendente archivistico. La stessa comunicazione debbono fare coloro che acquistano a titolo di eredita' o di legato gli archivi o i singoli documenti, nonche' il notaio, nei casi di suo intervento; f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione; g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati nella loro organicita'; h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall'art. 42; i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previe intese, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo.