Art. 38.
                       Obblighi per il privato

  I  privati  proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei
singoli  documenti  dichiarati  di  notevole  interesse storico hanno
l'obbligo di:
    a)   conservare  gli  archivi  e  i  singoli  documenti,  nonche'
ordinarli  e  inventariarli,  o  consentire  che  allo  ordinamento e
all'inventariazione    provveda    il    competente    sovrintendente
archivistico.  Copia  dell'inventario deve comunque essere inviata al
sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo.
    b)  permettere  agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta
tramite  il  competente sovrintendente archivistico, la consultazione
dei   documenti  che,  d'intesa  con  il  sovrintendente,  non  siano
riconosciuti  di carattere riservato. La consultazione puo' avvenire,
a  scelta  del  privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a
cura  del  sovrintendente,  oppure  mediante  temporaneo deposito dei
documenti  presso  il  competente  archivio di Stato, oppure in altro
modo  che  venga  concordato volta a volta fra il sovrintendente e il
privato. Le spese sono a carico dello studioso;
    c)  comunicare  entro  30  giorni  dall'evento  al sovrintendente
archivistico  competente  la perdita o la distruzione degli archivi o
dei  singoli  documenti,  nonche'  il  trasferimento di essi in altra
sede;
    d)  procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire
che vi provveda il competente sovrintendente archivistico;
    e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprieta', il
possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza
darne  preventiva  notizia al competente sovrintendente archivistico.
La  stessa  comunicazione debbono fare coloro che acquistano a titolo
di eredita' o di legato gli archivi o i singoli documenti, nonche' il
notaio, nei casi di suo intervento;
    f)  non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i
singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente
sovrintendenza  archivistica,  che esercita le funzioni di ufficio di
esportazione;
    g)  non  smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati
nella loro organicita';
    h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta
dall'art. 42;
    i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previe
intese, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal
presente articolo.