Art. 41.
                     Nullita' delle alienazioni

  Sono  nulle  le  alienazioni non precedute dalle notifiche previste
dal  terzo  e  dal  quarto  comma  dell'art.  37  e  dalla lettera c)
dell'art.  38,  nonche'  quelle  effettuate  prima della scadenza del
termine indicato nell'art. 40.