Art. 42.
                   Scarto di documenti dei privati

  I  proprietari,  possessori  o  detentori  di  archivi o di singoli
documenti  dichiarati  di  notevole  interesse  storico  non  possono
procedere  a  scarti  se  non  previa  autorizzazione  del competente
sovrintendente archivistico.
  Il  sovrintendente  puo' disporre il deposito, presso il competente
archivio  di  Stato,  dei  documenti  che i privati propongono per lo
scarto.