Art. 42. Scarto di documenti dei privati I proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non possono procedere a scarti se non previa autorizzazione del competente sovrintendente archivistico. Il sovrintendente puo' disporre il deposito, presso il competente archivio di Stato, dei documenti che i privati propongono per lo scarto.