Art. 43.
                      Inadempienze dei privati

  Qualora  i  proprietari,  possessori  o  detentori  di archivi o di
singoli  documenti  dichiarati  di  notevole  interesse  storico  non
ottemperino, in tutto o in parte, agli obblighi sanciti dalle lettere
a)  e d) dell'art. 38, il sovrintendente archivistico assegna ad essi
un   congruo   termine   perche'   vi   adempiano   o  permettano  al
sovrintendente  stesso  di  provvedere direttamente. Trascorso questo
termine  infruttuosamente,  il  Ministro  per  l'interno, nei casi di
particolare  gravita',  ordina,  su  proposta del sovrintendente e su
conforme,  parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi,
il  deposito  dello archivio o dei singoli documenti nell'archivio di
Stato competente.
  Il deposito con le stesse modalita', puo' essere ordinato anche nei
casi  di trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere f), g), h)
del menzionato art. 38.