Art. 43. Inadempienze dei privati Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non ottemperino, in tutto o in parte, agli obblighi sanciti dalle lettere a) e d) dell'art. 38, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perche' vi adempiano o permettano al sovrintendente stesso di provvedere direttamente. Trascorso questo termine infruttuosamente, il Ministro per l'interno, nei casi di particolare gravita', ordina, su proposta del sovrintendente e su conforme, parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, il deposito dello archivio o dei singoli documenti nell'archivio di Stato competente. Il deposito con le stesse modalita', puo' essere ordinato anche nei casi di trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere f), g), h) del menzionato art. 38.