Art. 45.
Sessione di leva
Le operazioni di leva, per ogni singola classe, si svolgono in
un'unica sessione.
La sessione della leva di terra ha inizio il 1 gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.
La durata ed i termini della sessione della leva di mare sono
stabiliti, per ogni classe, dal Ministro per la difesa.
Durante tali sessioni, i Consigli di leva ammettono, dopo esame
delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la
ferma di leva, o al ritardo o al rinvio della prestazione del
servizio militare, ai sensi degli articoli 91, 85, 86, 88, 89 e 90
gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza
visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della
facolta' prevista dall'ultimo comma dell'art. 61.
I giovani di cui al precedente comma che, ritenendosi inabili al
servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame
personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.
Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di dispensa
dal compiere la ferma di leva, o di ritardo, o di rinvio o che non
vi abbiano titolo, i Consigli di leva procedono al loro esame
personale. Gli arruolati senza visita ai sensi del quarto comma del
presente articolo saranno sottoposti a visita
psicofisico-attitudinale all'atto della loro incorporazione alle
armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.