Art. 45.
                           Sessione di leva

    Le  operazioni  di  leva, per ogni singola classe, si svolgono in
  un'unica sessione.
    La  sessione della leva di terra ha inizio il 1 gennaio e termina
  il 31 dicembre di ogni anno.
    La  durata  ed  i  termini della sessione della leva di mare sono
  stabiliti, per ogni classe, dal Ministro per la difesa.
    Durante  tali  sessioni, i Consigli di leva ammettono, dopo esame
  delle  relative  domande,  all'eventuale  dispensa  dal compiere la
  ferma  di  leva,  o  al  ritardo  o al rinvio della prestazione del
  servizio  militare, ai sensi degli articoli 91, 85, 86, 88, 89 e 90
  gli  iscritti  che  vi  abbiano  titolo,  previo arruolamento senza
  visita  medica,  qualora il Ministro per la difesa si avvalga della
  facolta' prevista dall'ultimo comma dell'art. 61.
    I  giovani di cui al precedente comma che, ritenendosi inabili al
  servizio   militare,   desiderano   essere   sottoposti   all'esame
  personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.
    Per  tutti gli altri che non hanno presentato domanda di dispensa
  dal  compiere la ferma di leva, o di ritardo, o di rinvio o che non
  vi  abbiano  titolo,  i  Consigli  di  leva procedono al loro esame
  personale. Gli arruolati senza visita ai sensi del quarto comma del
  presente      articolo      saranno     sottoposti     a     visita
  psicofisico-attitudinale  all'atto  della  loro incorporazione alle
  armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.