Art. 50.
           Sospensione dell'esame degli iscritti impediti

  Gli   iscritti  che,  per  qualsiasi  legale  motivo,  non  possono
presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono
rimandati  alle  leve successive fino a che non sia cessato il motivo
che dette luogo al loro rimando.