Art. 53.
  Annuabilita' e revocabilita' delle decisioni dei Consigli di leva

  Le  decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili
sino   alla   chiusura   della  leva;  trascorso  tale  termine  sono
annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a
documenti falsi od infedeli o per corruzione.
  Le decisioni di riforma, pronunciate dai Consigli di leva sul conto
di  iscritti di leva, sono revocabili per determinazione del Ministro
per  la  difesa  entro  il  termine di due anni, quando, in seguito a
nuova  visita,  sia  accertato  che  le  cause  che le motivarono non
sussistono o siano cessate.
  Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate
le    cause,    sono    revocabili    dietro    esplicita   richiesta
dell'interessato,    fino   a   quando   egli   abbia   compiuto   il
quarantacinquesimo  anno di eta', se trattasi di riformato della leva
di  terra  e  fino  al  trentanovesimo  anno  di eta', se trattasi di
riformato della leva di mare.
  Le decisioni di riforma pronunciata per corruzione o per i reati di
procurata e simulata infermita', di cui all'art. 131, sono revocabili
in ogni tempo.
  Le  decisioni  di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la
ferma di leva sono annullabili per determinazione del Ministro per la
difesa,  sentito il parere della Commissione di cui all'art. 30, fino
alla   chiusura   della  leva  successiva  a  quella  in  cui  furono
pronunciate.  Trascorso  tale termine, oltre ai casi di revoca di cui
all'art.  140,  sono  annullabili solo quelle di esse che siano state
pronunciate in base a documenti falsi o, infedeli o per corruzione.