Art. 54.
Ricorsi alla magistratura ordinaria     sulla    regolarita'    degli
                            arruolamenti

  Allorquando  gli  iscritti,  nei  dieci  giorni  successivi al loro
arruolamento, presentino ricorso all'autorita', giudiziaria ordinaria
sulla   legalita'   del  medesimo  per  motivo  di  cittadinanza,  di
domicilio,  di  eta',  di diritti civili o di filiazione, sono tenuti
sospesi,  nei  loro  confronti,  gli  effetti  dell'arruolamento sino
all'emanazione della sentenza.
  Se  il  giudizio  venga  protratto  oltre la chiusura della leva in
corso  i  ricorrenti  sono  rimandati  alla leva successiva in attesa
dell'esito del giudizio stesso.