Art. 54.
Ricorsi alla magistratura ordinaria sulla regolarita' degli
arruolamenti
Allorquando gli iscritti, nei dieci giorni successivi al loro
arruolamento, presentino ricorso all'autorita', giudiziaria ordinaria
sulla legalita' del medesimo per motivo di cittadinanza, di
domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, sono tenuti
sospesi, nei loro confronti, gli effetti dell'arruolamento sino
all'emanazione della sentenza.
Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in
corso i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa
dell'esito del giudizio stesso.