Art. 55.
Giudizio della magistratura ordinaria
Le questioni di cui al precedente art. 54 sono giudicare con
procedura di urgenza del Tribunale nella cui giurisdizione siede il
Consiglio di leva, in contradditorio del presidente del Consiglio di
leva.
La decisione del Tribunale ha immediata esecuzione agli effetti
dell'arruolamento. Contro la stessa e' ammesso il ricorso in appello
e contro la pronuncia della Corte di appello e' ammesso il ricorso
per Cassazione.