Art. 55.
                Giudizio della magistratura ordinaria

  Le  questioni  di  cui  al  precedente  art.  54 sono giudicare con
procedura  di  urgenza del Tribunale nella cui giurisdizione siede il
Consiglio  di leva, in contradditorio del presidente del Consiglio di
leva.
  La  decisione  del  Tribunale  ha immediata esecuzione agli effetti
dell'arruolamento.  Contro la stessa e' ammesso il ricorso in appello
e  contro  la  pronuncia della Corte di appello e' ammesso il ricorso
per Cassazione.