Art. 56.
Iscritti di leva residenti all'estero
Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal
Consiglio di leva senza, visita in base alle notifiche di cui
all'art. 17, o in base a loro richiesta da farsi, durante la leva
sulla loro classe, alle autorita' diplomatiche o consolari.
Essi hanno pero' facolta' di farsi visitare a proprie spese, in
qualunque tempo, presso le dette autorita' diplomatiche o consolari,
le quali, ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne
danno notizia, pel tramite del Ministero della difesa, ai Consigli di
leva, al comando del Distretto militare o alla Capitaneria di porto
competente, secondo che si tratti di iscritti di leva o di gia'
arruolati.
Gli iscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati
prima del diciottesimo anno di eta', possono, in tempo di pace,
chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva,
o contraendo l'arruolamento senza visita, o sottoponendosi alla
visita con le modalita' e gli effetti di cui al comma precedente; in
tali casi sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di
renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.
Quelli di essi che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di
renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si
presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro
rimpatrio.
Gli iscritti di leva residenti all'estero, in caso di
mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero
o nella Repubblica con le modalita' di cui sopra, entro trenta giorni
dalla indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione
di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti
gli effetti di legge.