Art. 56.
                Iscritti di leva residenti all'estero

  Gli  iscritti  di  leva  residenti  all'estero  sono  arruolati dal
Consiglio  di  leva  senza,  visita  in  base  alle  notifiche di cui
all'art.  17,  o  in  base a loro richiesta da farsi, durante la leva
sulla loro classe, alle autorita' diplomatiche o consolari.
  Essi  hanno  pero'  facolta'  di farsi visitare a proprie spese, in
qualunque  tempo, presso le dette autorita' diplomatiche o consolari,
le  quali,  ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne
danno notizia, pel tramite del Ministero della difesa, ai Consigli di
leva,  al  comando del Distretto militare o alla Capitaneria di porto
competente,  secondo  che  si  tratti  di  iscritti di leva o di gia'
arruolati.
  Gli  iscritti  di  leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati
prima  del  diciottesimo  anno  di  eta',  possono, in tempo di pace,
chiedere  in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva,
o  contraendo  l'arruolamento  senza  visita,  o  sottoponendosi alla
visita  con le modalita' e gli effetti di cui al comma precedente; in
tali  casi  sono  prosciolti  in  via  amministrativa  dalla  nota di
renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.
  Quelli  di  essi  che  rimpatriano  sono  prosciolti  dalla nota di
renitenza  eventualmente  pronunciata  sul loro conto, soltanto se si
presentino   agli  organi  di  leva  entro  trenta  giorni  dal  loro
rimpatrio.
  Gli   iscritti   di   leva   residenti   all'estero,   in  caso  di
mobilitazione, sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero
o nella Repubblica con le modalita' di cui sopra, entro trenta giorni
dalla  indetta mobilitazione; trascorso tale termine la dichiarazione
di  renitenza  pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti
gli effetti di legge.