Art. 39.

  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti,
e'  delegato  ad  emanare,  anche  con  provvedimenti separati, norme
intese a:
    a)  rivedere la vigente disciplina sulla invalidita' pensionabile
al fine di:
      1)  determinare  gli elementi costitutivi con maggiore aderenza
alle  esigenze  emerse  nella  pratica  attuazione  della  disciplina
medesima;
      2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura
dell'attivita' dei soggetti
      3) abolirne la differente valutazione attualmente esistente tra
impiegati ed operai;
      4)  attuarne una piu' equa valutazione nei casi in cui l'evento
invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;
      5)    attuare    una   diversa   disciplina   del   contenzioso
amministrativo idonea a snellirne il procedimento;
    b)   riordinare   le  disposizioni  concernenti  la  prosecuzione
volontaria  dell'assicurazione  obbligatoria  per  la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:
      1)   attuare   il  principio  che  la  prosecuzione  volontaria
dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  non  puo'  coesistere  con  altre  forme di assicurazione
obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, ne'
con  trattamento  di  pensione  in  corso  di godimento, derivante da
assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i
superstiti;
      2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi
volontari in ambedue le forme di assicurazione:
        sistemi diversi da quello delle tessere con marche;
        i  termini  entro  i  quali  dovranno  essere  effettuati gli
adempimenti connessi con il sistema prescelto;
        il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti
minimo  e  massimo  di  ciascuna  di  esse,  nonche' i criteri per la
determinazione  della  classe  cui  devono essere assegnati i singoli
assicurati ammessi a contribuire volontariamente;
    c) stabilire aliquote percentuali di maggiorazione delle pensioni
liquidate  agli  assicurati  i quali possano far valere anzianita' di
contribuzione superiore a 25 anni;
    d)  attuare  il  principio della pensione unica determinandone la
misura   con   la  totalizzazione  di  tutti  i  periodi  coperti  da
contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;
    e)  stabilire  che  le  maggiorazioni  delle pensioni per carichi
familiari non sono compatibili con gli assegni familiari;
    f)  rivedere  le norme relative all'accreditamento del contributi
ed  ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti
dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
previa  modifica  della  misura  dei contributi base ed integrativi a
carico   dei   rispettivi   settori  produttivi,  in  relazione  alla
corrispondenti    norme   che   regolano   l'assicurazione   generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed f superstiti dei
lavoratori dipendenti degli altri settori;
    g)   disciplinare   l'obbligo  delle  assicurazioni  sociali  nei
confronti  dei  lavoratori  addetti  in genere ai servizi domestici e
familiari,  nonche'  delle  persone  addette a servizi di riassetto e
pulizia  dei  locali,  stabilendo  i  criteri  per l'accertamento dei
soggetti   medesimi,   per   la  costituzione  della  loro  posizione
assicurativa  e per la determinazione e il versamento dei contributi,
in  relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni
lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti
allo stesso soggetto;
    h)  rivedere  le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per
la  invalidita',  vecchiaia  ed  i  superstiti per i lavoratori dello
spettacolo  iscritti all'Enpals, al fine di renderle piu' rispondenti
alla  natura  del rapporto di lavoro che vincola i lavoratori stessi,
alla   durata  ed  al  numero  delle  prestazioni  lavorative  ed  ai
particolari  sistemi  di retribuzione e compensi vigenti nel settore;
in  particolare  -  ferma  restando  la partecipazione dell'Enpals al
fondo  sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 26 della presente legge - saranno previste norme:
      1)  per  la  determinazione  ed  il  versamento  dei contributi
necessari   per   la   copertura   tecnica   delle   prestazioni  per
l'invalidita', vecchiaia e superstiti;
      2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di
rapporti plurimi di lavoro;
      3)  per  la  determinazione  dei  requisiti  e delle condizioni
necessarie  per  il  conseguimento  delle  pensioni  di vecchiaia, di
anzianita'  privilegiata; di invalidita' generica e specifica e per i
superstiti;
      4)  per  il coordinamento dell'attivita' dell'Enpals con quello
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
      5)  migliorare  gradualmente  l'attuale  rapporto  tra  salari,
anzianita'  di  lavoro e livelli di pensione e attuare il conseguente
equilibrio  contributivo,  in modo da assicurare, al compimento di 40
anni   di  attivita'  lavorativa  e  di  contribuzione  una  pensione
collegata  all'80  per  cento  della  retribuzione  media dell'ultimo
triennio.
  Le  norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere
di  una  Commissione  parlamentare  composta  di nove senatori e nove
deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 luglio 1965

                               SARAGAT

                                            MORO - DELLE FAVE - REALE
                                               - PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE