Art. 50.

  E'  consentita  la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari
aventi  requisiti  diversi  da  quelli  prescritti  dalle norme della
presente  legge,  del  regolamento  di esecuzione e dei provvedimenti
dell'autorita'  amministrativa previsti dalla legge medesima, purche'
si  tratti  di  prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla
salute  umana,  previa  autorizzazione da concedersi con le modalita'
che verranno fissate dal regolamento.
  E'  vietata  l'importazione  di  sfarinati, pane e paste alimentari
aventi  requisiti  diversi  da  quelli  prescritti  dalle norme della
presente  legge,  del  regolamento  di esecuzione e dei provvedimenti
dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima.