Art. 51.

  Sino  al  31  dicembre  1967  e'  consentita la produzione di pasta
comune  confezionata  con  semolato miscelato con farine o granito di
grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:

  ---->      Parte di provvedimento in formato grafico        <----

  La  vendita  di detto tipo di pasta e' consentita sino al 30 giugno
1968.