Art. 51. Sino al 31 dicembre 1967 e' consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- La vendita di detto tipo di pasta e' consentita sino al 30 giugno 1968.