Art. 52.

  La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra
in  vigore  il  primo giorno del terzo mese successivo a quello della
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Il  termine  per  lo  smaltimento  delle  paste alimentari prodotte
secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  e' fissato in sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
  Le   disposizioni   dell'articolo   35  diventano  obbligatorie  al
compimento  di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.