Art. 52. La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.